Informazioni generali
Qui trovate delle informazioni generali sulle targhe di controllo, sulle licenze di condurre, sulle immatricolazione e altre indicazioni interessanti.
Tipi di targhe di controllo
Targhe di controllo con sfondo bianco e scritta nera per autoveicoli, motoveicoli, piccoli veicoli e tricicli a motore, monoassi e rimorchi
Targhe di controllo con sfondo blu chiaro e scritta nera per veicoli di lavoro
Targhe di controllo con sfondo marrone chiaro e scritta nera per veicoli speciali
Targhe di controllo con sfondo verde chiaro e scritta nera per veicoli agricoli
Targhe di controllo con sfondo giallo e scritta nera per motoleggere e quadricicli leggeri a motore
Terza targa di controllo con colore del fondo rosso e scritta nera per sistemi di trasporto posteriori
Le seguenti targhe sono contrassegnate in modo particolare:
Targhe per immatricolazione provvisoria secondo l’articolo 18 dell’OAV
Targhe professionali contrassegnate con la lettera «U»
Targhe doganali con lettera «Z», preceduta da un rettangolo rosso nel quale viene indicato con un numero il mese di scadenza
Dimensioni delle targhe in cm
30 x 8 cm: targa anteriore
30 x 16 cm: posteriore, alta
50 x 11 cm: posteriore, lunga
50 x 11 cm: anteriore e posteriore, CC, CD, AT
Le targhe di controllo per i veicoli dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o consolari
18 x 14 cm: la targa dei motoveicoli, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi
10 x 14 cm: la targa delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi
10 x 14 cm: posteriore, ciclomotori
Tipi di licenza
Esistono i seguenti tipi di licenze di circolazione:
- licenza per l’immatricolazione ordinaria di veicoli a motore o rimorchi;
- licenza per l’immatricolazione provvisoria di veicoli a motore o rimorchi;
- licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi; chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest’ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza;
- licenza di circolazione collettiva per l’immatricolazione di veicoli a motore o rimorchi di imprese del settore automobilistico; questa licenza è rilasciata dal Cantone nel quale l’impresa ha la sua sede, al nome dell’impresa o del suo capo responsabile;
- licenza per veicoli di riserva; questa licenza può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di riserva.
Rilascio
L’autorità d’immatricolazione del Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore quando essa dispone del rispettivo attestato di assicurazione e dei documenti seguenti:
- all’atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o dell’immatricolazione di un veicolo di provenienza estera: il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) se del caso munito dell’impronta del bollo doganale o scortato da un’autorizzazione doganale separata;
- all’atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone di stanza o detentore: la vecchia licenza di circolazione, in caso di cambiamento del detentore di un veicolo per il quale non vi è stata un’imposizione doganale, un’autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo detentore.
Disposizioni generali
I titolari devono annunciare entro 14 giorni all’autorità, presentando la loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento.
Essi devono informare l’autorità del ritiro definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione. Se il detentore non fa immatricolare un altro veicolo entro 14 giorni, deve restituire immediatamente anche le targhe.
Principi
La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:
- l’assicurazione responsabilità civile prescritta è stata stipulata o il detentore è dispensato dall’obbligo di assicurazione in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 della LCStr;
- il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento;
- il veicolo è assoggettato all’imposta secondo la LIAut o esonerato dall’imposizione;
- il veicolo fabbricato all’estero è stato oggetto d’imposizione o è stato esonerato dall’imposizione;
- la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
Disposizioni generali
Per il rilascio di licenze di circolazione temporanee e licenze di circolazione collettive, nonché delle corrispondenti targhe (articoli 20 a 26 dell’OAV), non è necessario il permesso dell’amministrazione doganale.
L’immatricolazione provvisoria dei veicoli è retta dagli articoli 16 a 19 dell’OAV.
I conducenti devono sempre portar seco l’originale della licenza di circolazione a meno che non sia stato loro rilasciato un duplicato. I conducenti di veicoli a motore agricoli non devono portar seco la licenza di circolazione quando effettuano corse tra la fattoria, i campi e la foresta; lo stesso dicasi per i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile nelle corse effettuate sul territorio del Comune.
Le eccezioni, vale a dire quali tipi di veicolo non necessitano né di licenza di circolazione né di targhe di controllo sono descritte nell’OAC, l’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, articolo 72 (vedasi informazioni sulle basi legali).
Se dispongono di un attestato d’assicurazione valido, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che un veicolo sia trasferito per la via più breve al luogo d’esame.
Rilascio
Le licenze temporanee per veicoli a motore o rimorchi in grado di funzionare con sicurezza sono rilasciate su richiesta a persone con domicilio in Svizzera. I veicoli di persone non domiciliate in Svizzera vanno invece sempre immatricolati provvisoriamente e non possono usufruire di licenze temporanee.
Non è necessario che il richiedente di una licenza temporanea sia anche il detentore del veicolo e che quest’ultimo sia immatricolato nel Cantone di stanza.
Il richiedente deve attestare che il veicolo è in grado di funzionare con sicurezza. L’autorità può esigere di verificare essa stessa la sicurezza di funzionamento oppure richiedere l’attestazione di un’officina di riparazione da essa riconosciuta.
L’autorità può esigere dal richiedente che presenti altri documenti come la licenza di circolazione o il rapporto di perizia. Può chiedere una cauzione adeguata a garanzia dei costi risultanti dalla restituzione non puntuale delle targhe.
Le licenze temporanee sono rilasciate per una durata di 24, 48, 72 o 96 ore.
Le targhe rilasciate con la licenza temporanea devono essere restituite o inviate per posta all’autorità competente al più tardi alla scadenza della validità della licenza.
In conformità all’art. 21, cpv. 2 dell’ Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV), il detentore deve pagare la sua parte di premio prima di ritirare la licenza. Se non restituisce per tempo all’autorità le targhe dopo la loro scadenza, deve versare un premio supplementare per ogni giorno di ritardo.
Questo tipo di permesso viene utilizzato quando un veicolo non può essere adoperato a causa di danneggiamento, riparazione, revisione, trasformazione ecc.
Le targhe di controllo di un veicolo a motore possono essere trasferite su un veicolo di riserva solo dopo che l’autorità competente ha dato, in ogni singolo caso, un permesso scritto.
Il permesso è concesso se un veicolo che circola con targhe svizzere non può essere adoperato a causa di danneggiamento, riparazione, revisione, trasformazione ecc. e se il veicolo di riserva è in perfetto stato.
Il permesso per l’uso del veicolo di riserva è rilasciato soltanto se la licenza di circolazione del veicolo da sostituire è stata consegnata all’autorità.
Il permesso è rilasciato per 30 giorni al massimo e, una volta scaduto, deve essere restituito immediatamente all’autorità.
Per l’esame successivo dei veicoli di riserva si applica per analogia l’articolo 33 dell’Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.
Come veicolo di riserva può essere ammesso esclusivamente:
- per un motoveicolo, un altro motoveicolo e per una motoleggera, soltanto un’altra motoleggera;
- per un quadriciclo leggero a motore soltanto un altro quadriciclo leggero a motore;
- per un triciclo a motore, soltanto un altro triciclo a motore o un quadriciclo a motore;
- per un quadriciclo a motore, soltanto un altro quadriciclo a motore o un triciclo a motore;
- per un autoveicolo leggero, soltanto un altro autoveicolo leggero;
- per un’automobile pesante, soltanto un’altra automobile;
- per un autoveicolo pesante destinato al trasporto di cose soltanto un altro autoveicolo destinato al trasporto di cose;
- per un autobus, soltanto un altro autobus il cui numero di posti non richieda un minimo d’assicurazione più alto;
- per un trattore industriale, soltanto un altro trattore industriale;
- per un veicolo a motore agricolo, soltanto un altro veicolo a motore agricolo;
- per una macchina semovente pesante o leggera, soltanto un’altra macchina semovente, per un carro di lavoro soltanto un altro carro di lavoro;
- per un rimorchio, soltanto un altro rimorchio uguale o simile; per i rimorchi destinati al trasporto di persone, si applica per analogia quanto disposto alla lettera h.
L’autorizzazione provvisoria di circolazione si utilizza quando un veicolo viene ritirato da un garagista e sostituito con un altro veicolo.
Per spostamenti in Svizzera il detentore può utilizzare un veicolo controllato ufficialmente, munito delle targhe di controllo del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione, prima del rilascio della licenza di circolazione, se:
- vi è un attestato di assicurazione valido; ne sono eccettuati i rimorchi non adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose;
- i documenti di cui all’articolo 74 capoverso 1 lettere a e b numero 1 dell’Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC) e la licenza di circolazione del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione sono stati consegnati all’autorità di ammissione o le sono stati inviati per posta;
- il modulo compilato in modo veritiero è conservato nel veicolo autorizzato per l’uso prima del rilascio della licenza di circolazione.
L’autorizzazione è valida sino al rilascio della licenza di circolazione, ma al massimo per 30 giorni dall’entrata in vigore dell’attestato di assicurazione.
Essa è valida tra di loro per i veicoli a motore pesanti e leggeri e per i rimorchi che possono utilizzare targhe di controllo del medesimo genere, nonché per i veicoli a motore e i rimorchi utilizzati con targhe trasferibili.
Essa non è invece valida per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee. Un’autorizzazione provvisoria di circolazione non può servire ad ottenere delle targhe intercambiabili.
La data del timbro postale è determinante per il ritiro dalla circolazione e per la messa in circolazione.
Se l’attestato d’assicurazione non è stato trasmesso o non è stato trasmesso tempestivamente, l’assicurazione di responsabilità civile valida per il veicolo iniziale si estende anche al nuovo veicolo per 30 giorni al massimo dalla sua messa in circolazione. L’assicuratore può esercitare il regresso verso il detentore inadempiente.
I moduli possono essere compilati/ordinati sul sito web del servzio della circolazione stradale competente.
Sono immatricolati provvisoriamente i veicoli a motore la cui stanza in Svizzera è o sarà ancora soltanto di durata limitata.
Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è rilasciata una licenza di circolazione contrassegnata in modo particolare. Conformemente alle disposizioni seguenti, la sua validità sarà limitata in modo che scada al più tardi il giorno indicato nell’attestato d’assicurazione e sempre alla fine di un mese.
La validità della licenza deve scadere al più tardi entro dodici mesi dalla data del rilascio. Le licenze rilasciate in ottobre o in novembre possono però essere valide sino alla fine dell’anno seguente (articolo 17 capoverso 2 dell’OAV). È ammesso prorogare sino ai termini sopra indicati la licenza rilasciata per un periodo di tempo più breve.
Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente sono rilasciate targhe speciali. Le targhe di controllo cessano di esser valide contemporaneamente alla licenza di circolazione. Esse non devono essere restituite all’autorità che le ha rilasciate quando la durata dell’immatricolazione provvisoria stabilita nella licenza di circolazione è scaduta ma in caso d’impiego abusivo devono essere confiscate d’ufficio.
Ogni targa è munita di una marca di controllo che indica l’anno e il mese in cui scade l’immatricolazione provvisoria.
Ai fini dell’immatricolazione provvisoria un attestato d’assicurazione contrassegnato in modo speciale e di validità limitata deve essere a disposizione dell’autorità.
Durante la validità dell’immatricolazione provvisoria, indicata nella licenza di circolazione, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione diventano efficaci verso le parti lese soltanto se la licenza e le targhe sono state restituite all’autorità o confiscate da essa e al più presto dal giorno consecutivo a quello della spedizione, della restituzione o della confisca. Per il resto, la garanzia assicurativa nei riguardi delle parti lese si estingue al più presto 15 giorni dopo che l’immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione ha cessato di essere valida.
Esportazione
I veicoli di persone non domiciliate in Svizzera vanno sempre immatricolati provvisoriamente e non possono usufruire di licenze temporanee. Per l’immatricolazione devono essere presentati un documento d’identità valido (passaporto o carta d’identità) e una licenza di condurre valida della persona a nome della quale l’immatricolazione sarà effettuata. Rimane salva una traduzione ufficiale del documento d’identità e della licenza di condurre prima dell’immatricolazione. Essa sarà necessaria se l’ufficio di ammissione non è in grado di leggere i caratteri stranieri (per es. greco).
L’emissione di targhe di controllo e licenze è soggetta a deroghe cantonali. È quindi importante consultare le condizioni sul sito web del rispettivo Cantone.
Le informazioni fornite si fondano sulle seguenti basi legali:
OAC – Ordinanza sull’ammissione alla circolazione
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli 741.51
Download PDF: Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli 741.51
OAV – Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli 741.31
Download PDF: Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli 741.31
OETV – Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali 741.41
Download PDF: Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali 741.41
Formazione periodica obbligatoria
- Formazione in due fasi
- Perfezionamento maestri conducenti
- Cambus – Certificato di capacità per conducenti delle cat. C/C1 e D/D1
- Corsi ADR – Formazione periodica merci pericolose
Licenza di condurre
Informazioni sulle licenze di condurre
E-Bike
Informazioni sulle e-bike
Prescrizioni sulle emissioni di CO2
Aste e informazioni relative ai detentori di veicoli
Non ci sono aste / targhe desiderate del cantone di Appenzello Interno
Informazioni relative ai detentori di veicoli non disponibili in Liechtenstein
Non ci sono aste / targhe desiderate nel cantone di Ginevra
Nessuna informazione disponibile relativa ai detentori di veicoli nel cantone di Ginevra
Non ci sono aste / targhe desiderate del cantone di Grigioni
Non ci sono aste / targhe desiderate nel cantone di Giura
Nessuna informazione disponibile relativa ai detentori di veicoli nel cantone di Giura
Non ci sono aste / targhe desiderate del cantone di Ticino
Nessuna informazione disponibile relativa ai detentori di veicoli nel cantone di Vaud
Non ci sono aste / targhe desiderate del cantone di Zugo